La costituzione degli Stati Uniti.


La costituzione degli Stati Uniti.

Una volta ottenuta l'indipendenza, le ex colonie britanniche del Nord America dovettero affrontare i problemi relativi alla formazione di un nuovo organismo statale i cui lineamenti si presentavano abbastanza incerti a causa dell'assenza di un forte potere centrale. C'erano contrasti continui fra Stato e Stato per questioni di confine o per la spartizione dei nuovi territori dell'Ovest. I singoli Stati agivano senza un minimo di coordinamento in materia di politica doganale e di scambi commerciali (e stipulavano persino trattati con paesi stranieri).

L'opera della Convenzione.

Per superare queste difficoltà nel maggio 1787 si aprì a Filadelfia, sotto la presidenza di Washington
una Convenzione costituzionale che aveva lo scopo di emendare gli Articoli di confederazione,una
sorta di costituzione provvisoria varata nel 1777. In realtà, i 55 delegati alla Convenzione crearono un'architettura costituzionale completamente nuova, destinata a reggere nelle sue linee fondamentali
ancora ai nostri giorni e a fungere da modello per molte successive esperienze di regime rappresentativo. Ispirandosi al principio della “divisione” e del “reciproco equilibrio dei poteri”,
la Costituzione dava vita ai nuovi “organi federali”, in grado di esercitare la propria autorità su tutti i cittadini della Confederazione, che si trasformava così in “Unione”, acquistando la fisionomia di un
vero e proprio Stato. Il potere legislativo era esercitato da due Camere. La Camera dei rappresentanti, che aveva competenza per le questioni finanziarie, era eletta in proporzione al numero de4gli abitanti (un deputato ogni 30.000). Il Senato, cui aspettava il controllo sulla politica estera era invece composto da due rappresentanti per ogni Stato. Questa soluzione costituiva un compromesso fra le esigenze degli Stati più popolosi e le preoccupazioni degli Stati minori, destinati a essere sacrificati in un sistema di rappresentanza basato esclusivamente sulla consistenza
numerica della popolazione. Il potere giudiziario ferma restando l'autonomia in materia dei singoli Stati veniva posto sotto il controllo di una “Corte suprema” federale, composta da giudici vitalizi nominati dal presidente della Repubblica con l'assenso del Senato. Ma la maggiore novità della Costituzione stava nella creazione di un forte potere esecutivo, accentrato nella figura del presidente della Repubblica eletto ogni quattro anni con voto indiretto (cioè da un'assemblea di
“grandi elettori” designati dagli Stati). Indipendente dal potere legislativo, che non concorreva alla
sua elezione, il presidente era dotato di poteri amplissimi: fra l'altro deteneva il comando delle forze armate nominava, oltre ai giudici della Corte suprema, i titolari di molti uffici federali, poteva bloccare col suo veto le leggi approvate dal “Congresso” (termine con cui si designavano entrambi i rami del legislativo). Quest'ultimo poteva però a sua volta mettere in stato d'accusa il presidente e
destituirlo se questi si fosse reso colpevole di violazioni della legge.
La Costituzione, per diventare operante, doveva essere approvata dalle assemblee dei singoli Stati.
Fu appunto in questa fase che il dibattito costituzionale si sviluppò in termini più aperti e più vivaci.

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