La costituzione degli Stati Uniti.
La costituzione degli Stati Uniti.
Una
volta ottenuta l'indipendenza, le ex colonie britanniche del Nord
America dovettero affrontare i problemi relativi alla formazione di
un nuovo organismo statale i cui lineamenti si presentavano
abbastanza incerti a causa dell'assenza di un forte potere centrale.
C'erano contrasti continui fra Stato e Stato per questioni di confine
o per la spartizione dei nuovi territori dell'Ovest. I singoli Stati
agivano senza un minimo di coordinamento in materia di politica
doganale e di scambi commerciali (e stipulavano persino trattati con
paesi stranieri).
L'opera della Convenzione.
Per superare queste difficoltà nel
maggio 1787 si aprì a Filadelfia, sotto la presidenza di Washington
una Convenzione costituzionale che
aveva lo scopo di emendare gli Articoli di confederazione,una
sorta di
costituzione provvisoria varata nel 1777. In realtà, i 55 delegati
alla Convenzione crearono un'architettura costituzionale
completamente nuova, destinata a reggere nelle sue linee fondamentali
ancora ai nostri
giorni e a fungere da modello per molte successive esperienze di
regime rappresentativo. Ispirandosi al principio della “divisione”
e del “reciproco equilibrio dei poteri”,
la Costituzione
dava vita ai nuovi “organi federali”, in grado di esercitare la
propria autorità su tutti i cittadini della Confederazione, che si
trasformava così in “Unione”, acquistando la fisionomia di un
vero
e proprio Stato. Il potere legislativo era
esercitato da due Camere. La Camera dei rappresentanti, che aveva
competenza per le questioni finanziarie, era eletta in proporzione al
numero de4gli abitanti (un deputato ogni 30.000). Il Senato, cui
aspettava il controllo sulla politica estera era invece composto da
due rappresentanti per ogni Stato. Questa soluzione costituiva un
compromesso fra le esigenze degli Stati più popolosi e le
preoccupazioni degli Stati minori, destinati a essere sacrificati in
un sistema di rappresentanza basato esclusivamente sulla consistenza
numerica
della popolazione. Il potere giudiziario ferma
restando l'autonomia in materia dei singoli Stati veniva posto sotto
il controllo di una “Corte suprema” federale, composta da giudici
vitalizi nominati dal presidente della Repubblica con l'assenso del
Senato. Ma la maggiore novità della Costituzione stava nella
creazione di un forte potere esecutivo, accentrato
nella figura del presidente della Repubblica eletto
ogni quattro anni con voto indiretto (cioè da un'assemblea di
“grandi
elettori” designati dagli Stati). Indipendente dal potere
legislativo, che non concorreva alla
sua elezione, il
presidente era dotato di poteri amplissimi: fra l'altro deteneva il
comando delle forze armate nominava, oltre ai giudici della Corte
suprema, i titolari di molti uffici federali, poteva bloccare col suo
veto le leggi approvate dal “Congresso” (termine con cui si
designavano entrambi i rami del legislativo). Quest'ultimo poteva
però a sua volta mettere in stato d'accusa il presidente e
destituirlo se
questi si fosse reso colpevole di violazioni della legge.
La Costituzione,
per diventare operante, doveva essere approvata dalle assemblee dei
singoli Stati.
Fu appunto in
questa fase che il dibattito costituzionale si sviluppò in termini
più aperti e più vivaci.
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